AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto  legislativo
3  aprile  1993,  n.  96,  corredato  delle  relative  note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
 
Cessazione   dell'intervento   straordinario   nel   Mezzogiorno    e
istituzione  di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse
del territorio nazionale.
 
  1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa  l'intervento  straordinario
nel  Mezzogiorno, cosi' come disciplinato dal testo unico delle leggi
sul  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  6 marzo 1978, n. 218 (a), e dalla legge 1› marzo 1986, n.
64 (b); le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari  nel
Mezzogiorno   sono  attribuite  al  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  2. L'intervento ordinario  per  le  aree  depresse  del  territorio
nazionale,  di  cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992, n. 488 (c), si attua secondo le finalita' di coesione economica
e  sociale  e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche
il trasferimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  ed  all'Agenzia  per  la
promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno, di seguito denominati,
rispettivamente,  Dipartimento  ed  Agenzia,   soppressi   ai   sensi
dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (d).
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restono invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             (a) Il decreto del Presidente della Repubblica  6  marzo
          1978,  n.    218,  approva il testo unico delle leggi sugli
          interventi nel Mezzogiorno.
             (b)  La  legge  1›  marzo 1986, n. 64, reca norme per la
          disciplina  organica  dell'intervento   straordinario   nel
          Mezzogiorno.  Si  trascrive secondo l'ordine progressivo il
          testo delle disposizioni della legge n. 64/1986 alle  quali
          il presente decreto fa riferimento:
             "Art.  1  (Intervento straordinario, programma triennale
          per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  piani  annuali   di
          attuazione).  - 1.  L'intervento straordinario e aggiuntivo
          nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218,  ha  durata  novennale.  Per  la sua
          attuazione si provvede per  il  periodo  1985-1993  con  un
          apporto  complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
          destinato agli interventi indicati all'art. 1  della  legge
          1›  dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore
          a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto  fissato  dalla
          legge finanziaria per il 1985.
             2.   Le  attivita'  e  le  iniziative,  con  particolare
          riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle
          innovazioni,     che     concorrono     al     risanamento,
          all'ammodernamento     e    all'espansione    dell'apparato
          produttivo, all'accrescimento dei livelli di  produttivita'
          economica,   al  riequilibrio  territoriale  interno,  alla
          valorizzazione delle  risorse  locali  e  al  miglioramento
          della   qualita'   della  vita,  al  potenziamento  e  alla
          riqualificazione  delle  istituzioni   locali   economiche,
          tecnico-scientifiche     e    culturali,    formative    ed
          amministrative,    possono    rientrare     nell'intervento
          straordinario   ed   essere   finanziate   o  agevolate  in
          esecuzione del programma triennale di sviluppo.
             3. Il programma  triennale  di  sviluppo,  formulato  ed
          approvato  ai  sensi  e  con le procedure di cui all'art. 2
          della  legge  1›  dicembre  1983,  n.  651,  e'  aggiornato
          annualmente con le medesime procedure anche con riferimento
          alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra
          l'altro,  le  attivita'  e  le  iniziative  da promuovere e
          realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere
          a), b) e c) dell'art. 1  della  citata  legge  1›  dicembre
          1983,  n.  651,  ed  al decreto-legge 18 settembre 1984, n.
          581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
          novembre 1984, n. 775, i  soggetti  pubblici  relativamente
          agli  interventi  di  cui  alla  lettera  a)  e  i soggetti
          pubblici e privati relativamente  agli  interventi  di  cui
          alle  lettere b) e c), le modalita' sostitutive nel caso di
          carenza  di  iniziative  o  di  inadempienza  dei  soggetti
          stessi;  ripartisce  le  quote  finanziarie da assegnare ai
          singoli settori con particolare riguardo  alle  risorse  da
          destinare  alle  incentivazioni delle attivita' produttive,
          sulla  base  anche  delle  linee  generali  della  politica
          industriale   e   delle   indicazioni  del  piano  agricolo
          nazionale; individua i criteri  generali  per  lo  sviluppo
          dell'attivita'  promozionale  e  di assistenza tecnica alle
          imprese; formula  i  criteri  per  il  finanziamento  e  la
          realizzazione  dei  programmi  regionali di sviluppo di cui
          all'art. 44 del citato testo unico.
             4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, le regioni e le
          aree particolarmente svantaggiate di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  2  della  legge  1›  dicembre  1983,  n. 651. La
          determinazione  e'  compiuta  sulla  base   di   indicatori
          oggettivi  di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero
          della forza-lavoro in cerca di occupazione  e  il  rapporto
          tra  occupazione  industriale  e  popolazione residente, il
          reddito pro capite, l'emigrazione.
             5. Al secondo comma dell'art. 2 della legge 1›  dicembre
          1983, n.  651, dopo le parole: 'dalla presente legge', sono
          aggiunte  le seguenti: 'e tenendo conto dei programmi delle
          amministrazioni pubbliche'.
             6.  Alla  realizzazione  del  programma   triennale   si
          provvede  mediante  piani  annuali di attuazione, formulati
          dal  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  sentito  il comitato dei rappresentanti delle
          regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo
          regionale inviati dalle  regioni  entro  il  31  maggio  al
          Ministro  stesso,  sia  di  progetti  interregionali  o  di
          interesse nazionale previsti dal programma triennale.  Tali
          progetti  indicano  i  riferimenti temporali, territoriali,
          occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le  quote
          finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri
          uniformi  di  rappresentazione fissati dal Ministro per gli
          interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno,   sentito   il
          comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.
             7.   I   piani  annuali  di  attuazione,  da  approvarsi
          contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:
               a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione
          tecnica  e  finanziaria,  l'occupazione   derivante   dalla
          realizzazione   delle  singole  opere  e  degli  interventi
          infrastrutturali, precisando strumenti, tempi  e  modalita'
          per  la  verifica  dei risultati e per la individuazione di
          iniziative  volte  a  rimuovere  le  cause   di   eventuali
          scostamenti;
               b)  indicano i criteri, le modalita' e le procedure di
          esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;
               c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al  fine  di
          garantire  un  quadro  finanziario  certo nell'ambito degli
          stanziamenti  previsti  dalla  presente   legge,   per   la
          incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attivita'
          produttive,  precisando  i  settori  da  agevolare ai sensi
          della   legge   medesima,   tenendo   anche   conto   della
          programmazione  e  del grado di attuazione della erogazione
          degli  stanziamenti  previsti  da   parte   dell'intervento
          ordinario;
               d)  individuano  i  soggetti  che  dovranno  curare la
          gestione delle opere finanziate dalla presente legge.
             8.  Ai  fini  della  formulazione  del  primo  piano  di
          attuazione  le regioni, nonche', per la parte riguardante i
          progetti  interregionali  o  di  interesse  nazionale,   le
          amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
          gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli
          interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  le  rispettive
          proposte entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.
             9.  I  termini e le modalita' per gli adempimenti di cui
          ai precedenti commi e le procedure sostitutive in  caso  di
          carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno, sentito il comitato dei  rappresentanti  delle
          regioni  meridionali,  entro  trenta  giorni  dalla data di
          entrata in vigore della presente legge".
             "Art. 5 (Completamenti, trasferimenti e liquidazioni). -
          1.  Presso l'Agenzia e' costituita una  gestione  separata,
          con  autonomia  organizzativa e contabile, per le attivita'
          previste dal  decreto-legge  18  settembre  1984,  n.  581,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 17
          novembre  1984,  n.  775.   Il   commissario   governativo,
          unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio
          dei  revisori,  cessa  dalla  sua attivita' contestualmente
          all'insediamento degli organi dell'Agenzia.
             2. All'inizio dell'attivita' della predetta gestione  il
          Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno
          presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle  attivita'
          di  completamento,  di  trasferimento e di liquidazione, ai
          sensi del citato decreto-legge n.   581 del  1984  e  della
          relativa  legge  di conversione n. 775 del 1984, deliberate
          dal  CIPE,  e   sullo   stato   di   attuazione   di   tali
          deliberazioni.
             3.  Sulla  base  di tale relazione, il CIPE, su proposta
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni:
               a)  le  opere  da  trasferire,  ivi comprese quelle da
          appaltare e da completare, agli enti competenti  per  legge
          con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari;
               b)    l'indicazione    delle    opere    regionali   e
          interregionali di interesse nazionale gia' previste nel pi-
          ano  di  completamento,  da  realizzare   nell'ambito   del
          programma triennale;
               c)  le  opere per le quali si rende opportuno revocare
          l'approvazione;
               d) le opere appaltate  che  per  lo  stato  finale  di
          avanzamento  dei  lavori  debbano  essere completate, senza
          ulteriori estendimenti, da parte della gestione di  cui  al
          comma 1 e quindi trasferite;
               e)  i  criteri  per  l'ultimazione  delle attivita' di
          liquidazione.
             4.  Su  tali  deliberazioni  il  Ministro  riferisce  al
          Parlamento.
             5.   Il   CIPE,   nella   ripartizione   annuale   degli
          stanziamenti destinati alle regioni, assegna  alle  regioni
          meridionali  i  fondi  necessari per sostenere gli oneri di
          manutenzione  e  gestione  delle  opere  trasferite  e   da
          trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni
          per   l'esercizio   in   corso  integrato  i  trasferimenti
          attribuiti alle singole regioni a  norma,  rispettivamente,
          degli  articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
          successive  modificazioni,  per  le   regioni   a   statuto
          ordinario  e  delle  corrispondenti  norme per le regioni a
          statuto speciale e costituiscono la base di calcolo  per  i
          trasferimenti  dovuti  a titolo di intervento ordinario nei
          successivi esercizi".
             "Art.  6  (Enti  di  promozione  per  lo  sviluppo   del
          Mezzogiorno).
           -  1.  Per  la  promozione  e  l'assistenza  tecnica delle
          attivita' ed iniziative che  concorrono  al  raggiungimento
          degli  obiettivi  del  programma  triennale,  entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni  -
          anche  in deroga alla legislazione vigente in materia e, in
          tal caso, previo parere della Commissione parlamentare  per
          l'esercizio  dei poteri di controllo sulla programmazione e
          sull'attuazione degli interventi  ordinari  e  straordinari
          nel  Mezzogiorno  -  per  il  riordinamento degli enti gia'
          collegati alla cessata Cassa per il  Mezzogiorno  in  vista
          del raggruppamento degli obiettivi di seguito indicati:
               a)   favorire   la   formazione  di  nuove  iniziative
          economiche nei vari settori produttivi;
               b) consolidare le strutture imprenditoriali  esistenti
          sulla   base  di  programmi  aziendali  di  sviluppo  o  di
          ristrutturazione;
               c) fornire agli operatori locali, pubblici e  privati,
          assistenza  tecnica  qualificata  al  fine di accrescere la
          produttivita', introdurre nuove tecnologie  e  favorire  la
          diffusione  e  il trasferimento dei risultati della ricerca
          applicata.
             2. Il riordinamento  degli  enti  predetti,  che  potra'
          prevedere  modifiche  nel  relativo assetto organizzativo e
          istituzionale, sara' effettuato sulla  base  del  programma
          triennale in conformita' dei seguenti criteri:
               a)   la   Societa'  finanziaria  agricola  meridionale
          (FINAM) ha per oggetto attivita'  di  valorizzazione  della
          produzione  agricola  e  zootecnica,  ivi comprese la prima
          trasformazione dei prodotti agricoli e la  sperimentazione,
          nonche' attivita' concernenti la forestazione produttiva;
               b)  la  Societa' finanziaria meridionale (FIME) ha per
          oggetto attivita' per la promozione  e  lo  sviluppo  delle
          piccole  e  medie  imprese industriali, ivi comprese quelle
          atte a favorire la locazione finanziaria;
               c) la Societa' finanziaria nuove iniziative per il Sud
          (INSUD) ha per oggetto attivita' per  la  promozione  e  lo
          sviluppo delle imprese turistiche e termali;
               d)  la  Societa' ITALTRADE ha per oggetto attivita' di
          commercializzazione;
               e)  il  Centro  di  formazione e studi (FORMEZ) ha per
          oggetto l'attivita' di formazione e  di  aggiornamento  per
          gli operatori pubblici e privati;
               f)   l'Istituto   di   assistenza  allo  sviluppo  del
          Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attivita' di assistenza
          tecnica  e  di  promozione  per   la   localizzazione   nel
          Mezzogiorno di nuove imprese;
               g)  disciplinare a rafforzare la struttura finanziaria
          anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici
          a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di  fondi
          di  rotazione per finalita' specifiche e la possibilita' di
          avvalersi, per la  provvista  di  fondi  all'estero  ed  il
          finanziamento  delle  iniziative  da  loro  promosse, degli
          istituti  di  credito  a   medio   termine   operanti   nel
          Mezzogiorno,  compresi  gli istituti meridionali di credito
          speciale;
               h) prevedere che le partecipazioni  finanziarie  siano
          di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte
          con riguardo alla validita' economica delle iniziative;
               f)  promuovere  e favorire l'innovazione tecnologica e
          la piu' ampia diffusione,  nei  territori  meridionali,  di
          servizi  reali  alle  imprese di piccole e medie dimensioni
          operanti  nei  vari  settori  produttivi,  con  particolare
          riguardo  alle  imprese agricole, industriali, turistiche e
          artigiane, anche attraverso  la  costituzione  si  apposite
          societa' con competenza territoriale a base regionale, alle
          quali  possono  partecipare  istituti e aziende di credito,
          societa'  finanziarie,  nonche'  imprenditori   singoli   e
          associati;
               l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le
          aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di
          aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo
          e'  perseguito  sia mediante la realizzazione e la gestione
          di infrastrutture, di  rustici  industriali,  di  centri  e
          servizi  commerciali,  di  ogni  altro  servizio reale alle
          imprese e di servizi  sociali  essenziali,  sia  attraverso
          l'acquisizione  di infrastrutture di interesse collettivo e
          di terreni  occorrenti  per  gli  insediamenti  avvalendosi
          delle  agevolazioni  finanziarie  e  sulla base di criteri,
          modalita' e procedure indicate dal programma triennale;
               m)  assicurare,  direttamente  o  indirettamente,   la
          promozione  e  l'assistenza  tecnica in materia di studi di
          fattibilita'   e   di    programmazione    economica,    di
          progettazione   di   massima   ed  esecutiva  a  favore  di
          amministrazioni regionali, enti pubblici  ed  enti  locali,
          anche  al  fine di costituire un patrimonio progetti per le
          opere pubbliche;
               n)  garantire   il   coordinamento   delle   attivita'
          promozionali e dei servizi reali e finanziari;
               o)   promuovere   e   sostenere  una  piu'  efficiente
          manutenzione e gestione delle opere gia'  realizzate  e  di
          quelle  finanziate  ai  sensi  della  presente legge, anche
          attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali,
          con  la  partecipazione  di  enti  pubblici,  nazionali   e
          regionali,   sia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica
          avvalendosi  anche delle strutture tecniche e del personale
          della cessata Cassa per il Mezzogiorno;
               p)  promuovere  e  sostenere  il  potenziamento  e  lo
          sviluppo  della  cooperazione,  anche  al  fine di favorire
          l'occupazione giovanile;
               q) promuovere la costituzione di una apposita societa'
          finanziaria  per  la   predisposizione   di   progetti   di
          investimento,   specie   di   quelli   ad   alto  contenuto
          tecnologico, e per la  loro  conseguente  realizzazione  da
          parte  di  imprese  pubbliche  e  private,  anche di natura
          cooperativa, alle quali essa partecipa;
               r)  promuovere   e   favorire,   anche   mediante   la
          ristrutturazione  organizzativa  e finanziaria di organismi
          esistenti,   la   formazione   di   ricercatori   altamente
          qualificati   e   l'esecuzione   di  programmi  di  ricerca
          interessanti  il  Mezzogiorno  nei  settori   dell'economia
          agraria   e   dell'economia   dello  sviluppo,  nonche'  la
          sperimentazione dell'assistenza tecnica in  agricoltura  in
          concomitanza  con  i  programmi  della  Comunia'  economica
          europea.
             3.  Alla  formazione  del  capitale  o  della  dotazione
          finanziaria   di   tali   enti  possono  concorrere,  oltre
          all'Agenzia di cui al precedente art. 4,  gli  istituti  di
          credito,    speciale    ed   ordinario,   le   societa'   a
          partecipazione statale, gli enti pubblici  economici  ed  i
          soggetti    privati    che    partecipano    all'attuazione
          dell'intervento straordinario.
             4. Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno    presenta    annualmente   alla   Commissione
          parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo  sulla
          programmazione  e sull'attuazione degli interventi ordinari
          e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita'
          svolta dagli enti  predetti  in  attuazione  del  programma
          triennale,   sulla   base   dei   rendiconti  di  esercizio
          presentati dagli enti stessi".
             (c) Il D.L. 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1988, n. 488, reca
          modifiche alla legge 1› marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di
          disciplina   organica   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno. Si trascrive, secondo l'ordine progressivo, il
          testo delle disposizioni del D.L. n.   415/1992 alle  quali
          il presente decreto fa riferimento:
             "Art.   1.   -   1.   In   attesa  della  trasformazione
          dell'intervento  straordinario   attraverso   un   graduale
          passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le
          aree depresse del territorio nazionale, anche attraverso il
          ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1›
          marzo  1986,  n.  64, garantendo la continuita' di sviluppo
          dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di  lire
          13.800  miliardi  per il finanziamento degli incentivi alle
          attivita' produttive di cui alla legge 1›  marzo  1986,  n.
          64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire
          2.350  miliardi  per  l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per
          l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di  lire
          6.250  miliardi  per  gli  anni  successivi si provvede con
          legge finanziaria. Gli  impegni  di  spesa  possono  essere
          assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
             1-bis.  Per  gli  interventi  di cui al decreto-legge 30
          dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive  modificazioni,
          e'  autorizzata  l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per
          l'anno 1994.
             2. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono   le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
               a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in  "equivalente
          sovvenzione  netto"  secondo i criteri e nei limiti massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
               b) la graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione  deve
          essere  effettuata  secondo un'articolazione territoriale e
          settoriale e per tipologia  di  iniziative,  che  concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree  economicamente
          depresse del territorio nazionale, nei settori  a  maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
               c)  le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della redditivita' delle  iniziative  ai  fini  della  loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la massima trasparenza  mediante  il  rispetto  dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi di monitoraggio e, per  le  iniziative  di  piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
               d)  gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione dei singoli  contratti  di  programma  e  gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai  maggiori  importi
          dell'intervento   finanziato   risultanti   in   sede    di
          consuntivo.
             3.  Restano  ferme  le disposizioni della legge 1› marzo
          1986, n.  64,  per  gli  interventi  di  agevolazione  alle
          attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
               a)  inseriti nei contratti di programma gia' approvati
          dal CIPI o negli accordi di programma  stipulati  ai  sensi
          dell'art. 7 della legge 1› marzo 1986, n. 64;
               b)  deliberati  in  linea  tecnica dall'Agenzia per la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
               c) relativi a centri di ricerca e progetti di ricerca,
          non inclusi nei contratti di  programma,  per  i  quali  e'
          stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
               d)   deliberati  dalle  regioni  meridionali  o  dagli
          istituti di credito convenzionati con le regioni stesse  ai
          sensi  dell'art. 9, comma 14, della legge 1› marzo 1986, n.
          64, fino alla concorrenza  massima  di  lire  200  miliardi
          dello  stanziamento  previsto  dal  comma  1  del  presente
          articolo;
               e) richiesti con  domanda  acquisita  dagli  organismi
          abilitati  anteriormente alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi  comprese  quelle
          riferite  ad  iniziative  indotte  dalla  realizzazione dei
          contratti  di  programma  e  degli  accordi  di  programma,
          purche'   siano   stati   avviati   a   realizzazione   gli
          investimenti   alla   predetta   data   ovvero   riguardino
          investimenti  per i quali risulta stipulato il contratto di
          locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli
          deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.
             3-bis. Gli interventi richiesti  con  domanda  acquisita
          dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
          in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non
          rientrano  in  quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed
          e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui  al  comma
          2.
             3-ter.  In ogni caso il provvedimento di concessione per
          gli interventi di cui al comma 3,  lettera  e),  ha  durata
          limitata  a  ventiquattro  mesi,  termine entro il quale il
          programma di investimento  deve  essere  completato;  detto
          termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre
          sei mesi per cause di forza maggiore.
             4.  Gli  stanziamenti  gia'  individuati dal CIPI per la
          realizzazione dei singoli  contratti  di  programma  e  gli
          impegni    assunti   dall'Agenzia   per   le   agevolazioni
          industriali, con provvedimento di concessione  provvisoria,
          non  potranno  essere  aumentati  in  relazione ai maggiori
          importi dell'intervento finanziato risultanti  in  sede  di
          consuntivo.
             5.  Ai  programmi  cofinanziati  con i fondi strutturali
          della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa
          disponibili, necessarie per  far  fronte  al  finanziamento
          delle  quote  di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno  provvede
          alle  relative  erogazioni  con  priorita' rispetto ad ogni
          altra   destinazione.   Per   agevolare   l'utilizzo    dei
          finanziamenti  diretti  alla realizzazione degli interventi
          cofinanziati dalla CEE, il  CIPE,  entro  la  data  del  31
          gennaio  di  ciascun anno, individua le risorse della legge
          1› marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni  ai  medesimi
          interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione
          di  cui  all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per
          il successivo trasferimento alle regioni secondo  le  norme
          in vigore.
             6.  La  somma  di  lire  1.200  miliardi  destinata  con
          delibera CIPE del 3  agosto  1988  al  conseguimento  delle
          finalita'  di cui all'art. 13 della legge 1› marzo 1986, n.
          64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma
          1 ed e' inscritta, in ragione  di  lire  300  miliardi  per
          l'anno  1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni
          1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione  del
          Ministero   del   tesoro   per   gli   anni   suddetti.  La
          disponibilita' riveniente per effetto di quanto precede  e'
          corrispondentemente  portata  ad integrazione delle risorse
          destinate al finanziamento degli incentivi  alle  attivita'
          produttive di cui alla citata legge n.  64 del 1986.
             7.   Le   risorse   dei   fondi  strutturali  comunitari
          programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e  non
          ancora  impegnate  al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle
          competenti amministrazioni dello Stato, sentite le  regioni
          interessate,  per  la revoca da parte della Commissione CEE
          per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi
          con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti
          revocati. Le risorse  impegnate  al  31  dicembre  1991  in
          relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo
          all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e
          non  spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre
          1992,  sono  proposte  alla  Commissione  delle   Comunita'
          europee per essere revocate e successivamente riprogrammate
          per  la  parte  corrispondente  alla percentuale non spesa:
          conseguentemente si procede alla rimodulazione delle  rela-
          tive quote di cofinanziamento nazionale.
            8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali
          agli  investimenti  nelle  aree  con  maggiore  ritardo  di
          sviluppo, nonche' per  la  concessione  delle  agevolazioni
          previste   dal  comma  2,  entro  i  limiti  delle  risorse
          destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso  a  mutui  il
          cui  onere,  per capitale ed interessi, e' assunto a totale
          carico del  bilancio  dello  Stato,  da  contrarre  tramite
          primari  istituti  di credito identificati dal Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  per  il  complessivo importo di
          lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per
          ciascuno degli anni 1992, 1993  e  1994  e  di  lire  1.000
          miliardi  per  l'anno  1995.  I prestiti sono contratti nel
          secondo semestre di ciascun anno anche  per  la  quota  non
          impegnata  nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione
          dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse
          proprie, si provvede con gli  accordi  di  programma,  come
          disciplinati  dalla  delibera  CIPE  del  29 dicembre 1986,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  43  del  21 febbraio 1987. Il CIPE delibera,
          previo parere delle competenti commissioni  permanenti  del
          Senato  della  Repubblica  e  della Camera dei deputati, la
          programmazione dei progetti  strategici  nei  limiti  delle
          disponibilita'  di  cui alla citata legge 1› marzo 1986, n.
          64, e al presente comma.
             9.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, il CIPE  provvede,  su  proposta  del
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          sentite   le   regioni   interessate,   alla   revoca   dei
          finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani
          annuali  di  attuazione,  rientranti anche nella competenza
          regionale,  che  non  risultino  avviati  entro  i  termini
          previsti  nei  rispettivi atti programmatico-convenzionali.
          Le risorse oggetto delle  revoche  vengono  acquisite  alla
          programmazione  per il finanziamento di interventi previsti
          dal presente decreto,  con  priorita'  per  gli  interventi
          localizzati  nei  territori in cui ricadono i finanziamenti
          revocati.
             10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993,  gli  organi
          amministrativi  scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo
          sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di  promozione
          per  lo  sviluppo  del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della
          legge 1› marzo 1986, n. 64.
             11-12. (Soppressi dalla legge di conversione).
             13. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente
          articolo,  valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992,
          lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire  4.175  miliardi
          per  l'anno  1994, ivi compreso quello valutato in lire 450
          miliardi per l'anno 1993 e lire  900  miliardi  per  l'anno
          1994,  relativo  ai prestiti di cui al comma 8, si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1992-1994, al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'apposito accantonamento.
             14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8  della
          legge  8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche
          all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del  decreto-
          legge  22  aprile  1991,  n.    134,  per  le finalita' ivi
          previste.
             15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             (d)  Il  testo  degli  articoli  2  e  3  della legge 19
          dicembre 1992, n.  488, e' il seguente:
             "Art. 2.  -  1.  A  decorrere  dal  1›  maggio  1993  il
          Dipartimento    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno e l'Agenzia per la  promozione  dello  sviluppo
          del Mezzogiorno sono soppressi.
             2.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,  l'Agenzia  per  la
          promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  presenta  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  un   dettagliato
          rapporto  contenente l'inventario di tutti gli interventi e
          progetti realizzati o avviati a realizzazione o non  ancora
          iniziati  alla  predetta  data in conformita' alla legge 1›
          marzo  1986,  n.  64,  e  successive   modificazioni,   con
          particolare riguardo:
               a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
               b)  alla  realizzazione delle opere di completamento e
          al loro trasferimento agli enti competenti per  legge,  con
          particolare  riferimento  al  patrimonio  progettuale degli
          schemi idrici;
               c) all'incentivazione delle attivita' produttive,  con
          l'indicazione  dell'ammontare  delle iniziative agevolate e
          di quelle le cui domande  sono  tuttora  in  istruttoria  o
          risultano approvate dagli istituti di credito;
               d)  all'attivita'  degli  enti  di  promozione  per lo
          sviluppo del Mezzogiorno;
               e) all'utilizzo  degli  stanziamenti  assegnati  dalla
          citata  legge 1› marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia
          di competenza che di cassa".
             Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad
          emanare  entro  il  30  aprile  1993, sentite le competenti
          commissioni permanenti del Senato della Repubblica e  della
          Camera   dei  deputati,  che  si  pronunciano  nei  termini
          previsti dai rispettivi regolamenti,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi   per   disciplinare   il  trasferimento  delle
          competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e  dell'Agenzia  per  la  promozione  dello
          sviluppo  del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
               a)  affidamento  al  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione    economica    del   coordinamento,   della
          programmazione e della vigilanza sul complesso  dell'azione
          di  intervento  pubblico nelle aree economicamente depresse
          del territorio nazionale;
               b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli
          adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo  per  la
          concessione   e   l'erogazione   delle   agevolazioni  alle
          attivita' produttive nelle aree  del  territorio  nazionale
          individuate   dal   Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE);
               c) attribuzione ad una  o  piu  amministrazioni  dello
          Stato  dell'attivita'  di programmazione e di coordinamento
          delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di
          interesse nazionale.  Le stesse amministrazioni  provvedono
          altresi'  al completamento delle infrastrutture in corso di
          realizzazione alla data del  30  aprile  1993,  e  al  loro
          trasferimento  agli enti tenuti per legge alla manutenzione
          e  gestione.   I   relativi   programmi   sono   sottoposti
          all'approvazione  del  CIPE  sulla  base  dei finanziamenti
          ordinari  pluriennali  di  settore,  previsti  dalle  leggi
          finanziarie;
               d)   conferimento   delle  partecipazioni  finanziarie
          dell'Agenzia  per  la   promozione   dello   sviluppo   del
          Mezzogiorno   nell'Istituto   per   lo  sviluppo  economico
          dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale
          per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel
          Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di  promozione
          per  lo  sviluppo  del  Mezzogiorno di cui all'art. 6 della
          legge 1› marzo 1986, n. 64, al  Ministero  del  tesoro,  al
          fine  di  provvedere  al  loro  riordino, ristrutturazione,
          privatizzazione o liquidazione;
               e) utilizzazione del personale gia' in  servizio  alla
          data  del  14  agosto  1992  presso il Dipartimento per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli  altri
          organismi  dell'intervento  straordinario, prioritariamente
          per  i  compiti  previsti  dalla presente legge nonche' dal
          decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  come  modificato
          dalla  legge  medesima,  ed  in particolare per le funzioni
          tecniche e di supporto alle attivita' di cui  alle  lettere
          a), b) e c) del presente comma;
               f)  emanazione  di  norme transitorie per garantire la
          successione delle amministrazioni individuate nei  rapporti
          giuridici  e  finanziari  facenti capo ai cessati organismi
          dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione
          degli interventi  in  corso  e  di  quelli  previsti  dalla
          presente  legge  nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415, come modificato dalla legge medesima".
             (e) Il D.L. 30 dicembre 1985, n.  786,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1986, n. 44, reca
          misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo  della
          imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.
             (f)  L'art.  3,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          362, sostituisce con il testo  che  segue  l'art.  3  della
          legge  5  agosto  1978,  n.  468, recante riforma di alcune
          norme di contabilita' generale dello Stato  in  materia  di
          bilancio:
             "Art.   3   (Documento   di   programmazione  economico-
          finanziaria)
           - 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo  presenta
          al  Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il
          documento  di  programmazione   economico-finanziaria   che
          definisce  la  manovra  di  finanza pubblica per il periodo
          compreso nel bilancio pluriennale.
             2.   Nel   documento   di   programmazione    economico-
          finanziaria,  premessa  la  valutazione puntuale e motivata
          degli  andamenti  reali  e  degli   eventuali   scostamenti
          rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di
          programmazione  economico-finanziaria  e  della  evoluzione
          economico-finanziaria internazionale in  particolare  nella
          Comunita' europea, sono indicati:
               a)  i  parametri  economici  essenziali utilizzati per
          identificare l'evoluzione dei flussi del  settore  pubblico
          allargato  a  'politiche  invariate', intendendosi con tale
          termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
          dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei  servizi
          da   assicurare   alla   collettivita'   e,  per  la  parte
          discrezionale, la  costanza  dei  comportamenti  tenuti  in
          passato dalle amministrazioni;
               b)  gli  obiettivi  macroeconomici  ed  in particolare
          quelli   relativi   allo    sviluppo    del    reddito    e
          dell'occupazione;
               c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini
          di  rapporto  al prodotto interno lordo, del fabbisogno del
          settore statale  e  del  fabbisogno  del  settore  pubblico
          allargato,  al  netto  e  al  lordo  degli interessi, e del
          debito del settore statale e del settore pubblico allargato
          per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
               d)  gli  obiettivi,  coerenti  con  quelli di cui alle
          precedenti lettere b) e c), di fabbisogno  complessivo,  di
          disavanzo  corrente  del  settore  statale  e  del  settore
          pubblico allargato, al lordo e al  netto  degli  interessi,
          per  ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
          e  gli  eventuali   scostamenti   rispetto   all'evoluzione
          tendenziale  dei  flussi della finanza pubblica di cui alla
          precedente lettera a), e le relative cause;
               e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e
          delle spese del bilancio di competenza dello Stato e  delle
          aziende  autonome  e  degli  enti  pubblici  ricompresi nel
          settore pubblico allargato per il periodo cui si  riferisce
          il bilancio pluriennale;
               f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
          collegati  alla  manovra di finanza pubblica per il periodo
          compreso  nel  bilancio  pluriennale,  necessari   per   il
          conseguimento   degli  obiettivi  di  cui  alle  precedenti
          lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui  alla
          lettera  e),  con  la  valutazione  di massima dell'effetto
          economico-finanziario  attribuito   a   ciascun   tipo   di
          intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
             3. Il documento di programmazione economico-finanziaria,
          sulla  base di quanto definito al comma 2, indica i criteri
          ed i parametri per la formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale.
             4.  Il documento di programmazione economico-finanziaria
          indica i disegni di legge collegati, di  cui  al  comma  1,
          lettera  c), dell'art.   1-bis, evidenziando il riferimento
          alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere  e)  e  f)
          del precedente comma 2".
             (g) Il testo dell'art. 345 della legge 20 marzo 1965, n.
          2248, allegato F, e' il seguente:
             "Art.  345.  -  E'  facoltativo  all'Amministrazione  di
          risolvere in qualunque  tempo  il  contratto,  mediante  il
          pagamento  dei  lavori  eseguiti e del valore dei materiali
          utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare
          delle opere non eseguite".
             (h) La  delibera  CIPE  8  aprile  1987,  n.  157,  reca
          direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere
          della  cessata  Cassa per il Mezzogiorno (G.U. n. 97 del 28
          aprile 1987).
             (i) La legge 11 aprile  1986,  n.  113,  reca  il  piano
          straordinario per l'occupazione giovanile.
             (l)  Il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980,
          n. 784, e' il seguente:
             "Art. 11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore  della
          presente  legge,  su  proposta del Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
          per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito
          il comitato dei rappresentanti delle  regioni  meridionali,
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e la
          Confederazione italiana dei  servizi  pubblici  degli  enti
          locali   (CISPEL),  il  CIPE  approva  la  prima  fase  del
          programma generale della  metanizzazione  del  Mezzogiorno,
          con  l'indicazione  dei  comuni rientranti nei territori di
          cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          per  il  Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.   218,   interessati
          all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di
          realizzazione delle opere.
             Il  programma  generale dovra' essere approvato dal CIPE
          con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
          anno dall'entrata in vigore della presente legge.
             Per  l'attuazione  del  programma  di   cui   ai   comma
          precedenti  e'  autorizzata  la  spesa di lire 605 miliardi
          destinata alle seguenti finalita':
               a) promozione delle reti  di  distribuzione  urbana  e
          territoriale  del  metano per l'utilizzazione di questo nei
          territori di cui all'art. 1 del  testo  unico  delle  leggi
          sugli  interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
               b) assistenza tecnica  e  finanziaria  in  favore  dei
          comuni  e  loro  consorzi ai fini della realizzazione delle
          reti, di cui alla  precedente  lettera  a),  nonche'  della
          trasformazione  o  dell'ampliamento  a tali fini delle reti
          esistenti;
               c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi
          per la realizzazione o la  trasformazione  o  l'ampliamento
          delle opere di cui alla precedente lettera a).
             A tal fine e' autorizzata:
              1)   la  concessione  ai  comuni  e  loro  consorzi  di
          contributi in conto capitale, fino al 30  per  cento  della
          spesa preventivata per le opere e le finalita' indicate dal
          precedente comma;
              2)   la  concessione  ai  comuni  e  loro  consorzi  di
          contributi  sugli  interessi  per  l'assunzione  di   mutui
          ventennali  al  tasso  del  3  per  cento  per un ulteriore
          ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere in-
          dicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi
          sugli  interessi,  i  comuni  e   loro   consorzi   possono
          richiedere  l'erogazione  di un contributo inconto capitale
          dello stesso ammontare del contributo  in  conto  interessi
          determinato  in valore attuale secondo le modalita' fissate
          con decreto del Ministro del tesoro;
              3)  la  concessione  all'ENI  di  contributi  in  conto
          capitale  nel  limite  massimo del 40 per cento della spesa
          preventivata, per la realizzazione di  adduttori  secondari
          aventi  caratteristiche  di  infrastrutture pubbliche e che
          rivestono particolare importanza  ai  fini  dell'attuazione
          del    programma    generale   della   metanizzazione   del
          Mezzogiorno, come previsto dal  primo  comma  del  presente
          articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
             La individuazione degli adduttori secondari da ammettere
          a  contributo  avviene  contestualmente  e con le procedure
          previste dal primo comma.
             I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di
          cui al numero 2) del quarto comma  del  presente  articolo,
          fermo  il  principio  che  le  annualita'  di  ammortamento
          decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei  comuni,
          a  far  tempo  dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello
          effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti  o  di
          completamento   delle   opere   di   trasformazione   o  di
          ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
          parere  del  comitato  dei  rappresentanti  delle   regioni
          meridionali,  l'ANCI  e la CISPEL, con decreto del Ministro
          del tesoro.
             In sede di approvazione del programma di  cui  al  primo
          comma   del   presente  articolo,  il  CIPE  stabilisce  la
          ripartizione  delle  somme  da  destinare   ai   contributi
          previsti  rispettivamente  dai  numeri  1)  e 2) del quarto
          comma  del  presente  articolo  e  le  procedure   per   la
          concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
             Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per la
          concessione   delle   provvidenze   previste  dal  presente
          articolo, deve  altresi'  stabilire  le  modalita'  per  la
          concessione  ai  comuni  e  ai loro consorzi di un mutuo da
          parte della Cassa depositi e prestiti  ogni  volta  che  le
          provvidenze   disposte  con  la  presente  legge  ed  altre
          eventuali previste da leggi nazionali  o  regionali,  o  da
          interventi  comunitari,  non  garantiscono il finanziamento
          totale delle opere da realizzare.
             L'art. 31  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146,  e'
          abrogato.
             I  termini  previsti dalle vigenti disposizioni legisla-
          tive, nazionali o regionali, per l'approvazione degli  atti
          dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione
          del  programma  di  metanizzazione  nei  rispettivi  ambiti
          territoriali sono ridotti alla meta'.
             I comuni e i loro consorzi che alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere
          a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione
          di  nuove  reti  di  distribuzione  o  la  trasformazione o
          l'ampliamento  di  reti  esistenti  intendano  ottenere   i
          contributi   e  i  mutui  previsti  dalla  presente  legge,
          nell'adottare le relative deliberazioni  debbono  adeguare,
          in  quanto  necessario,  le concessioni per tener conto dei
          benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.
             I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di
          metanizzazione, che alla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  dispongono di un servizio di distribuzione
          di gas per usi civili dato in concessione a  terzi,  e  che
          intendano  trasformare  gli  impianti o ampliare la rete di
          distribuzione, ove deliberino, per la  scadenza  normale  o
          per  diritto  contrattuale,  l'assunzione  del  servizio in
          gestione attraverso  preesistenti  aziende  municipalizzate
          per  i  servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associa-
          tive intercomunali, in ogni caso con riferimento  a  bacini
          di  utenza,  hanno diritto, oltre alle provvidenze previste
          dalla presente legge, ad ottenere dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti,  il  mutuo  necessario alla copertura degli oneri
          che, a norma di legge e di contratto, essi  sono  tenuti  a
          sostenere.  Ove  i  comuni non dispongano delle delegazioni
          necessarie  alla contrazione del mutuo, viene concessa, con
          decreto del Ministro del tesoro, la garanzia  dello  Stato,
          nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo.
             Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse
          sulla  base  dei criteri e delle modalita' fissate dal CIPE
          con decreto del Ministro  del  tesoro,  previa  istruttoria
          tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
             I  contributi  in conto capitale nonche' quelli concessi
          dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati  dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti,  che  a  tal  fine istituisce
          apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con
          distinta imputazione,  i  necessari  mezzi  finanziari  con
          decreto del Ministro del tesoro.
             I  contributi  sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento
          dell'opera raggiunge una entita' non  inferiore  al  trenta
          per  cento  del  complesso  dell'opera  stessa ed in misura
          corrispondente allo stato di avanzamento.
             Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi  si  avvalgano
          di  societa'  concessionarie  per  la gestione del servizio
          oltre che per  la  costruzione  della  rete,  lo  stato  di
          avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato
          dal  legale  rappresentante  della  societa',  sotto la sua
          personale responsabilita', corredato da  una  dichiarazione
          resa  da un tecnico competente iscritto negli appositi albi
          professionali. In tal caso l'erogazione dei  contributi  ha
          luogo  dietro  prestazione ai comuni o loro consorzi di una
          idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera
          non coperta dai contributi.
             Per le societa' concessionarie a partecipazione  statale
          o   regionale   la   garanzia   e'   rappresentata  da  una
          dichiarazione dell'ente a  partecipazione  statale  cui  fa
          capo la societa' o della regione.
             In  attesa  del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari
          acquisiti e da acquisire  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale   sull'adduttore   principale   e   le   bretelle
          economicamente forti di cui al n. 8 della delibera del CIPE
          del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono  messi  a
          disposizione  della  Cassa  depositi e prestiti per il loro
          temporaneo   impiego   allo   scopo   di   accelerare    la
          realizzazione  delle  opere previste dal presente articolo,
          ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
          di infrastrutture pubbliche.
             Il Ministro del tesoro, anche in deroga  all'articolo  2
          della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
          decreti  le  modalita'  per  la  messa  i  disposizione dei
          predetti  mezzi  finanziari  presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti,  nonche'  i criteri, le misure e le modalita' per
          la concessione delle citate anticipazioni  e  per  il  loro
          reintegro  a  valere  sui  contributi  di cui al precedente
          comma.
             La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con  apposite
          convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria
          delle  domande  di  erogazione delle agevolazioni di cui al
          presente articolo.
             Al  fine  di  incentivare l'impiego, il gas metano usato
          come combustibile per usi civili nei territori  di  cui  al
          primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di
          consumo,  istituita  con  l'art.  10  del  decreto-legge  7
          febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni,  nella
          legge 7 aprile 1977, n. 102.
             Il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
          dell'artigianato,  d'intesa  con  il   Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
          di  ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
          di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta  al  Parlamento
          una  dettagliata  relazione  sullo  stato di attuazione del
          programma.
             L'autorizzazione di spesa di  lire  605  miliardi  sara'
          iscritta,  negli  anni  finanziari  dal  1980  al  1982, in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del  tesoro.  Per  l'anno  finanziario 1980 lo stanziamento
          resta determinato in lire 190 miliardi".
             (m)  Il  D.Lgs.   3   febbraio   1993,   n.   29,   reca
          razionalizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421.
          Si trascrive, secondo l'ordine progressivo, il testo  delle
          disposizioni  del  D.Lgs. n. 29/1993 alle quali il presente
          decreto fa riferimento:
             "Art. 30 (Individuazione di uffici e  piante  organiche;
          gestione  delle  risorse  umane).  -  1. Le amministrazioni
          pubbliche   individuano   i   propri   uffici   e,   previa
          informazione  alle rappresentanze sindacali di cui all'art.
          48, comma 1, definiscono le relative piante  organiche,  in
          funzione  delle  finalita'  indicate all'art. 1, comma 1, e
          sulla base dei criteri di cui all'art. 5.  Esse  curano  la
          ottimale  distribuzione  delle  risorse umane attraverso la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale.
             2.  Per  la  ridefinizione  degli  uffici e delle piante
          organiche si procede periodicamente, e comunque a  scadenza
          triennale,  secondo  il  disposto  dell'art. 6 in base alle
          direttive della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il
          Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti
          per  la  determinazione  delle  dotazioni   organiche   del
          personale  degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
          delle istituzioni educative".
             "Art. 31 (Individuazione  degli  uffici  dirigenziali  e
          determinazione  delle  piante  organiche  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto). - 1. In sede  di  prima
          applicazione   del  presente  decreto,  le  amministrazioni
          pubbliche procedono:
               a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
          circoscrizione provinciale e per sedi di servizio,  nonche'
          per  qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando
          le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie,  non  di
          ruolo,  fuori  ruolo,  comando,  distacco e con contratto a
          tempo determinato e a tempo parziale;
               b) alla formulazione di una proposta di  ridefinizione
          dei  propri uffici e delle piante organiche in relazione ai
          criteri di cui all'art. 5, ai carichi  di  lavoro,  nonche'
          alla  esigenza  di integrazione per obiettivi delle risorse
          umane e materiali, evitando  le  eventuali  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  di  funzioni  ed al fine di conseguire una
          riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in
          conseguenza,  delle  dotazioni  organiche   del   personale
          dirigenziale,  in  misura non inferiore al dieci per cento,
          riservando un  contingente  di  dirigenti  per  l'esercizio
          delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
               c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
          di  realizzare,  anche  con  riferimento  ai principi ed ai
          criteri fissati nel titolo I del  presente  decreto  ed  in
          particolare  negli  articoli  4,  5 e 7, una piu' razionale
          assegnazione  e  distribuzione  dei   posti   delle   varie
          qualifiche  per  ogni singola unita' scolastica, nel limite
          massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
          di personale previste nelle predette tabelle.
             2. I  criteri  per  la  determinazione  dei  carichi  di
          lavoro,   previo  eventuale  esame  con  le  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          secondo le modalita' di cui all'art. 10,  sono  individuati
          in  relazione  agli specifici bacini di utenza, al rapporto
          tra  addetti  e  popolazione  residente  ed  al  grado   di
          informatizzazione,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  dalla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica, di  concerto  con  il  Ministero  del  tesoro,  e
          comunicati   con  apposita  direttiva.  Le  amministrazioni
          pubbliche provvedono alla  determinazione  dei  carichi  di
          lavoro.
             3.  Le  rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono
          trasmesse,  anche  separatamente,   alla   Presidenza   del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e al Ministero  del  tesoro  entro  centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
          modalita' e nei limiti previsti  dall'art.  6  quanto  alle
          amministrazioni   statali,   comprese   le   aziende  e  le
          amministrazioni anche ad  ordinamento  autonomo,  e  con  i
          provvedimenti   e   nei  termini  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
             5. In caso di inerzia, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  previa  diffida,  assume  in  via sostitutiva le
          iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui  ai
          commi 1 e 3.
             6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
          amministrazioni  pubbliche  fintanto  che  non  siano state
          approvate le proposte di cui al comma 1.  Per  il  1993  si
          applica  l'art.  7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere
          corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera  a).
          Sono  fatti  salvi  i contratti previsti dall'art. 36 della
          legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  dall'art.  23  dell'accordo
          sindacale  reso  esecutivo dal decreto del Presidente della
          Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171".
             (n) La legge 7 febbraio 1979, n. 29, detta norme per  la
          ricongiunzione  dei  periodi assicurativi dei lavoratori ai
          fini previdenziali.
             (o) La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, detta  norme  per
          la  soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto
          pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma  costituiti,
          soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la
          finanza statale.